Art. 1.

      1. Gli appartenenti alle Forze di polizia, per la pistola loro assegnata in dotazione individuale ai sensi degli articoli 3 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359, possono detenere due caricatori, con le relative munizioni, incluso il caricatore incorporato nell'arma.